Scontrino Elettronico
Alla lotteria degli scontrini si potrà partecipare anche con le spese sanitarie
di Riccardo Robecchi pubblicata il 17 Novembre 2020, alle 08:51 nel canale InnovazioneSI potrà partecipare alla lotteria degli scontrini anche tramite le spese sanitarie. La novità arriva da un provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate, a circa due settimane dall'avvio dell'emissione dei codici previsto il 1 dicembre
19 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - inforendere piu' efficiente uno stato che non funziona e che spreca invece NON va bene perche' ci mangiano in tanti..
SI potrà partecipare alla lotteria degli scontrini anche tramite le spese sanitarie. La novità arriva da un provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate, a circa due settimane dall'avvio dell'emissione dei codici previsto il 1 dicembre
Interessante, anche se.........o partecipi alla lotteria o detrai dal 730 .
Give or take .
"Si faccia gli affari suoi, cafone!"
Per certi versi mi ricorda "la scatola misteriosa"
Basta usare lo scontrino di Schrodinger che è sia con codice fiscale che senza allo stesso tempo
Ovviamente una lotteria non può cancellare il diritto alla detrazione/deduzione delle spese sanitarie.
Il problema è la confusione delle regole che, per partecipare alla lotteria, per questioni di privacy, impongono la generazione di un codice anonimo sullo scontrino mentre per avere diritto alle detrazioni lo scontrino deve contenere il codice fiscale o comunque la spesa inviata all'agenzia delle entrate deve contenere il codice fiscale.
Ciò fa si che il cittadino e l'esercente si ritrovino a dover scegliere tra due operazioni alle quali però hanno contemporaneamente diritto.
Ciò significa che questo meccanismo dovrà necessariamente essere rivisto al di là dell'urgenza immediata di far partire la cosa e di permettere la partecipazione alla lotteria anche presso la farmacia per evitare "discriminazioni" tra esercenti cosa che però complica di molto la questione.
Provvedimento 51.449 dell'11 novembre 2020:
"I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata"
La notizia è corretta.
La notizia è corretta.
Beh, allora mi sembra che vogliano boicottarlo - per esercitare un diritto ne perdo un'altro? non mi pare una cosa molto simpatica.
Non bastava stampare due scontrini, uno con il CF e l'altro con il Codice Lotteria o come razzo si chiama? il primo come pezza d'appoggio per la dichiarazione dei redditi, il secondo per girare la ruota
Per il momento significa che la lotteria funzionera' solo per i parafarmaci, che tanto quelli non te li puoi scaricare comunque.
"I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata"
La notizia è corretta.
Forse, ma non contestualizzata. Ricordo che questo è solo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, attuativo dei commi 540-544 della Legge di Bilancio 2017 dove l'Agenzia delle Entrate, per attuare la normativa fa una scelta di implementazione che lascia fuori alcune categorie di spese. Ma un provvedimento del genere non può superare le direttive della norma primaria ovvero:
540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti
di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte
o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione
telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare
all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario che i
contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice
fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle
entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le
modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Inoltre il comma 541: 541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 e' consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte
o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di
quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Ciò significa che il provvedimento di Agenzia non ha la forza di fare una distinzione tra le spese destinate alla lotteria quando la normativa che attua non ne fa nessuna. Di conseguenza, dopo l'attuazione iniziale, il meccanismo scelto da Agenzia per poter giungere all'attivazione della lotteria dovrà essere rivisto.
fantocci, 19% tra un anno sicuro o millemilamijardi subito, forse?
E' un' occasione persa.........
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